Informazioni generali

Coloro che hanno deciso di sposarsi, con rito civile o religioso, devono richiedere la pubblicazione di matrimonio.
La pubblicazione di matrimonio si sviluppa in due fasi:

FASE ISTRUTTORIA:
Gli sposi, o uno solo di loro, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico, devono presentarsi, con congruo anticipo rispetto alla data del matrimonio, all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza di almeno uno degli sposi, per l'avvio del procedimento - MODULO COMUNICAZIONE DATI.
Un modello viene compilato con i dati dello sposo e uno con i dati della sposa.

Entrambi i modelli possono essere:
- consegnati all'ufficio di stato civile,
oppure
- trasmessi via email o pec allegando copia del documento di identità in corso di validità.

L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti civili necessari per le pubblicazioni di matrimonio detenuti da una Pubblica Amministrazione italiana.
In tutti gli altri casi, il cittadino dovrà produrre i documenti necessari a comprovare l'inesistenza di impedimenti previsti dalla legge italiana agli artt. 84 e seguenti del Codice Civile.
Una volta in possesso dei documenti necessari, viene stabilita la data delle pubblicazioni matrimoniali.

PUBBLICAZIONE:
Entrambi gli sposi, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico (modulo di procura speciale) devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio matrimoni e in tale sede viene concordata la data del matrimonio civile.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all'atto dell'eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio.

Ulteriori documenti che devono essere prodotti dagli interessati:

Riportiamo un elenco dei documenti che gli interessati devono produrre, a seconda del caso:

  • MATRIMONIO RELIGIOSO: richiesta di pubblicazione del parroco e del ministro di culto.
  • SPOSI MINORENNI: decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i minorenni di Venezia.
  • SPOSA VEDOVA DA MENO DI 300 GIORNI: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
  • SPOSA DIVORZIATA DA MENO DI 300 GIORNI: sentenza di scioglimento, cessazioni effetti civili o annullamento emessa dal Tribunale per la dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile.
  • SPOSI STRANIERI: Deve essere rilasciato il nullaosta da parte del Consolato di riferimento
  • SPOSI PARENTI O AFFINI: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 87 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.

Tempi

Durata delle pubblicazioni

Le pubblicazioni rimangono esposte per 8 giorni consecutivi.
Il matrimonio deve essere celebrato non prima di 4 e non dopo 180 giorni dalla data di compiuta esposizione della pubblicazione.

Si consiglia di non attivare procedimenti inerenti il cambio di residenza per altro comune dal momento dell'avvio del procedimento per la richiesta di pubblicazione fino all'avvenuta celebrazione del matrimonio.

Costi

Per l'atto di pubblicazione sono necessarie una o più marche da bollo da 16 euro.

A chi rivolgersi

Orari di apertura

  • Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: 10.00 – 12.00
  • Martedì: 17.00 – 18.45
  • Giovedì: pomeriggio solo su appuntamento

Contatti

Ultimo aggiornamento:

12/03/2024

Normativa

  • D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici".
  • D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.
  • C.c. artt. 84 e seguenti.

Ulteriori informazioni

Responsabili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:

Servizi Demografici (Responsabile: Mazzola Carmelo)

Responsabile del procedimento:

Titolare del potere sostitutivo (persona a cui rivolgersi in caso di inerzia nel procedimento)

Segretario generale